Recesso per Giusta Causa nel Contratto di Agenzia

Nel quadro dei contratti di agenzia, il recesso per giusta causa costituisce un’importante sfaccettatura. Nella situazione di un contratto a tempo determinato, la facoltà di recedere prima del termine è possibile solo se è presente una giusta causa, ossia un grave inadempimento imputabile all’altra parte. Questo recesso è un atto unilaterale che diventa efficace non appena l’altra parte ne viene a conoscenza, senza bisogno dell’approvazione della parte destinataria.

Il recesso per giusta causa determina automaticamente la cessazione immediata del rapporto, senza bisogno di preavviso o obbligo di indennità sostitutiva, ma con la possibile responsabilità di risarcire i danni causati dall’inadempiente.

Se è il preponente a recedere per giusta causa, l’agente non ha diritto all’indennità di cessazione del contratto. In alcuni casi, il concetto di “giusta causa” potrebbe risultare più apparente che reale. Di conseguenza, l’agente può avere interesse a contestare il recesso in tribunale per dimostrare l’assenza effettiva di giusta causa e ottenere il riconoscimento delle indennità di cessazione del rapporto.

Un contrasto interpretativo è emerso riguardo all’applicazione dell’articolo 32 della Legge n. 183/2010 (noto come “Collegato lavoro”) anche ai contratti di agenzia. Questa norma ha esteso il termine di decadenza di 60 giorni per impugnare il licenziamento anche ai recesso del committente nei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa ai sensi dell’articolo 409 del Codice di Procedura Civile.

In passato, parte della giurisprudenza ha ritenuto che questa norma fosse applicabile ai contratti di agenzia con caratteristiche prevalentemente personali, ad eccezione degli agenti costituiti come società o che operano come imprenditori. Tuttavia, la Corte di Cassazione ha risolto il contrasto a favore degli agenti con la sentenza n. 8964/2021, sostenendo che il termine di decadenza di 60 giorni non si applica ai contratti di agenzia.

La giurisprudenza ha identificato diverse circostanze che costituiscono una giusta causa di recesso:

Per l’agente:
  • Violazione dei doveri di lealtà e correttezza da parte del preponente.
  • Mancato pagamento di provvigioni, a patto che tale mancanza sia significativa considerando l’autonomia dell’agente.
  • Rifiuto ingiustificato e sistematico del preponente di stipulare contratti promossi dall’agente.
  • Violazione dell’esclusiva.
  • Cessione dell’azienda da parte del preponente, a condizione che il cessionario non garantisca l’adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di agenzia.
  • Ritardo abituale e ingiustificato nell’adempimento degli ordini accettati, in violazione dei termini di consegna.
Per il preponente:
  • Violazione dell’obbligo dell’agente di promuovere in modo stabile e continuativo.
  • Violazione dell’esclusiva attraverso l’attività per conto di ditte concorrenti.
  • Appropriazione indebita delle somme incassate per conto del preponente.
  • Mancato raggiungimento del fatturato minimo pattuito, a condizione che la differenza tra questo e il fatturato dell’agente sia considerevole.
Risarcimento Danneggiato in Caso di Recesso Illegittimo

Nel caso di recesso illegittimo da parte di una delle parti, possono emergere implicazioni di risarcimento danni. Se il contratto prevede una clausola risolutiva espressa, la gravità dell’inadempimento potrebbe non essere rilevante, poiché il contratto si risolverà automaticamente senza preavviso o indennità sostitutiva a favore dell’inadempiente.

Quando una parte recede senza una giusta causa, si rende inadempiente alle proprie obbligazioni contrattuali e può essere tenuta a risarcire i danni subiti dall’altra parte.

Se il recesso illegittimo è opera del preponente, il risarcimento danni in genere si basa sulle provvigioni che sarebbero spettate all’agente se il rapporto fosse continuato fino alla scadenza naturale.

La giurisprudenza solitamente calcola questo importo sulla base della media delle provvigioni percepite nell’anno precedente, proporzionata alla durata residua del contratto interrotto. Si considerano anche le spese ragionevoli sostenute dall’agente per compensare il reddito perso, e le entrate derivanti da eventuali nuove attività intraprese durante il periodo residuo del contratto. Il giudice può anche fare ricorso a presunzioni e all’equo risarcimento del danno.

Al contrario, se è l’agente a rendersi inadempiente attraverso un recesso illegittimo, il preponente ha diritto al risarcimento danni basato sulla perdita di profitti nella zona di competenza dell’agente. Questo potrebbe includere la temporanea scopertura della zona e i disagi subiti dalla clientela. Poiché dimostrare tali danni può essere complesso, molte parti stabiliscono preventivamente questi risarcimenti tramite una clausola penale nel contratto.

Per coloro che sono interessati a scaricare un modello di contratto di agenzia, è possibile richiedere maggiori informazioni segreteria@usarciteramo.com

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