Il contratto di agenzia

Il contratto di agenzia può essere stipulato a tempo determinato o indeterminato. A differenza di quanto avviene per il contratto di lavoro subordinato, il Codice civile non prevede limitazioni alla libertà delle parti in ordine alla durata del contratto.

contratto a tempo determinato

Nel caso di contratto a tempo determinato, il recesso anticipato è consentito solo per giusta causa, ovvero per gravi inadempimenti contrattuali che mettano in pericolo l’interesse dell’altra parte. La giurisprudenza ha stabilito che nel contratto di agenzia, data l’autonomia dell’agente, un inadempimento di minore rilevanza può costituire una giusta causa di recesso. Tuttavia, alcuni casi specifici possono influire sulla legittimità del recesso, come la mancata omologazione del prodotto da parte del preponente o la sospensione dell’attività dell’agente a causa di detenzione in carcere.

Se il contratto di agenzia è a tempo determinato e continua ad essere eseguito dopo la scadenza, si trasforma automaticamente in un contratto a tempo indeterminato. Tuttavia, questa disposizione non si applica nel caso di proroga o rinnovo del contratto a tempo determinato con una nuova scadenza. La clausola di tacita rinnovazione può essere legittima, ma se il recesso avviene dopo il rinnovo automatico, l’agente ha diritto al risarcimento dei danni anziché all’indennità sostitutiva del preavviso.

La clausola risolutiva espressa, se presente nel contratto di agenzia, permette la risoluzione del contratto senza preavviso in caso di inadempimento. Secondo l’orientamento tradizionale, il giudice non valuta la gravità dell’inadempimento quando è presente una clausola risolutiva espressa. Tuttavia, un nuovo orientamento sostiene che il giudice deve comunque valutare la gravità dell’inadempimento anche con una clausola risolutiva espressa, e il recesso senza preavviso è legittimo solo in caso di giusta causa che impedisce la prosecuzione del rapporto.

Nel caso di recesso illegittimo,

la parte inadempiente è tenuta a risarcire i danni subiti dall’altra parte. Se il recesso illegittimo è operato dal preponente, i danni per l’agente sono solitamente costituiti dalle provvigioni che sarebbero state spettanti se il contratto fosse continuato fino alla scadenza. Se invece è l’agente a recedere illegittimamente, il preponente ha diritto al risarcimento dei danni per la perdita di utili nella zona affidata e per i disagi subiti dalla clientela.

In ogni caso, è importante che le parti prevedano nel contratto eventuali clausole riguardanti il risarcimento dei danni in caso di recesso illegittimo.