La contribuzione volontaria Enasarco: opzione che consente di continuare a versare per i periodi di interruzione dell’attività.

27 Aprile 2024

La contribuzione volontaria può essere richiesta dagli agenti di commercio che hanno cessato l’attività, entro due anni dal 1° gennaio successivo alla cessazione.

L’ammontare del contributo volontario si determina assumendo come base di calcolo la media aritmetica annua delle provvigioni liquidate all’agente negli ultimi tre anni di attività. Il contributo volontario in nessun caso può essere inferiore al minimale vigente per l’agente monomandatario alla data del versamento.

I contributi volontari versati sono utili per perfezionare i requisiti contributivi per il diritto alla pensione Enasarco. Inoltre, i contributi volontari possono essere utilizzati per incrementare il montante contributivo e, di conseguenza, l’importo della pensione Enasarco.

I contributi volontari Enasarco possono essere versati in un’unica soluzione entro il 30 novembre di ogni anno oppure in quattro rate trimestrali entro il 31 marzo, il 30 giugno, il 30 settembre e il 31 dicembre di ogni anno.

Per richiedere la contribuzione volontaria Enasarco è necessario presentare apposita domanda alla Fondazione utilizzando il modulo 4322/c, disponibile solo online nell’area riservata del sito Enasarco.

Ecco i principali vantaggi della contribuzione volontaria Enasarco:

  • Permette di perfezionare i requisiti contributivi per il diritto alla pensione Enasarco.
  • Incrementa il montante contributivo e, di conseguenza, l’importo della pensione Enasarco.
  • È un’opzione flessibile, che consente di versare i contributi in un’unica soluzione oppure in quattro rate trimestrali.

La contribuzione volontaria Enasarco è una soluzione che può essere utile per gli agenti di commercio che desiderano incrementare la propria pensione o perfezionare i requisiti contributivi per il diritto alla pensione. Consulta USARCI TE – tel:+39 345 246 8623

La contribuzione volontaria può essere richiesta dagli agenti di commercio che hanno cessato l'attività, entro due anni dal 1° gennaio successivo alla cessazione.