La Tua Sicurezza Economica: Guida Essenziale all’ENASARCO

9 Ottobre 2025

La Tua Sicurezza Economica – Sei un agente o rappresentante di commercio in Italia, la Fondazione ENASARCO (Ente Nazionale di Assistenza Agenti e Rappresentanti di Commercio) è il pilastro fondamentale della tua carriera. Non si tratta solo di pensione; l’Ente gestisce infatti la tua previdenza, l’assistenza sanitaria e la formazione professionale. Inoltre, è l’istituzione che si occupa di gestire l’importantissima Indennità di Scioglimento del Rapporto di Agenzia (FIRR), accantonata secondo quanto previsto dalla contrattazione collettiva.

Iscrizione: Quando e Per Chi è Obbligatoria

L’iscrizione all’ENASARCO non è una scelta, ma un obbligo di legge.

Questo dovere riguarda tutti gli agenti che operano in Italia, sia che lavorino per aziende nazionali, sia per quelle estere che abbiano una sede o una dipendenza sul territorio italiano. L’obbligo sussiste anche se il preponente è straniero e privo di una sede in Italia. È importante sottolineare che l’iscrizione si applica agli agenti che operano individualmente e alle società di persone, escludendo invece le società di capitali.

Attenzione: Il responsabile dell’obbligo di iscrizione è sempre il tuo preponente, il quale deve comunicare l’inizio o la cessazione del rapporto di agenzia entro e non oltre 30 giorni.

Contribuzione: Un Impegno Condiviso

Il versamento dei contributi previdenziali è un impegno che ricade in parti uguali sia sull’agente che sul preponente. La base di calcolo è costituita da tutte le somme dovute all’agente, come ad esempio le provvigioni.

I Limiti Contributivi Annuali

Per l’applicazione dei contributi, la Fondazione stabilisce dei massimali e dei minimali annuali, che vengono rivalutati ogni anno in base all’indice ISTAT dei prezzi al consumo.

  • Per i monomandatari, il massimale provvigionale annuo è fissato, ad esempio, a € 45.085,00, mentre il contributo minimo annuo non può scendere sotto i € 1.011,00.
  • Per i plurimandatari, il massimale è calcolato su ciascun preponente ed è fissato, ad esempio, a € 30.057,00, con un minimo annuo di € 507,00.

Un Dettaglio Cruciale: Se le tue provvigioni non dovessero raggiungere l’importo necessario a coprire il minimo contributivo stabilito, la differenza sarà interamente a carico del preponente.


Le Prestazioni: La Rete di Sicurezza per la Tua Vita

ENASARCO è la garanzia per il tuo futuro. Le principali prestazioni previdenziali erogate includono:

  • La Pensione di Vecchiaia.
  • La Pensione di Inabilità o Invalidità.
  • La Pensione ai Superstiti.
  • La Rendita Contributiva.

Inoltre, il Fondo di Assistenza, alimentato principalmente dai contributi versati dai preponenti che si avvalgono di agenti organizzati come società di capitali, offre concretamente assistenza e formazione professionale.

FIRR: Il Tuo Accantonamento di Fine Rapporto

Il Fondo Indennità Risoluzione Rapporto (FIRR) è una tutela obbligatoria: si tratta degli accantonamenti che il preponente deve versare a tuo favore come indennità di risoluzione del rapporto.

I versamenti

vengono effettuati annualmente a ENASARCO entro il mese di marzo dell’anno successivo a quello di riferimento e l’azienda ha l’obbligo di comunicarli sia all’Ente che a te. Al momento della cessazione del rapporto, è direttamente ENASARCO a liquidare l’importo maturato all’agente.

Le aliquote per l’accantonamento sono definite per scaglioni di provvigioni e cambiano a seconda che tu sia monomandatario o plurimandatario.

  • Per i monomandatari, si applica un’aliquota del 4% sulla fascia provvigionale fino a € 12.400, una del 2% sulla fascia successiva (da € 12.400,01 a € 18.600) e infine l’1% oltre i € 18.600,01.
  • Per i plurimandatari, l’aliquota del 4% si applica fino a € 6.200 di provvigioni, il 2% sulla fascia intermedia (da € 6.200,01 a € 9.300) e l’1% oltre i € 9.300,01.

Conoscere queste regole è fondamentale per gestire al meglio la tua attività e tutelare la tua posizione previdenziale nel tempo.

Il trattamento pensionistico degli agenti e rappresentanti di commercio, che grava sul fondo di previdenza gestito dal Fondo Enasarco, ha carattere integrativo in quanto a carico degli agenti e rappresentanti di commercio permane l’obbligo di iscrizione presso l’INPS come esercenti attività commerciali (denuncia inizio attività alla Commissione CCIAA entro 30 giorni).

Dal carattere integrativo della tutela previdenziale offerta dal Fondo Enasarco la Corte di cassazione desume che il regime del cumulo dei contributi versati presso diverse gestioni previdenziali, di cui all’art. 1 del D.Lgs. n. 42 del 2006, consente la totalizzazione solo a condizione che i periodi assicurativi non siano coincidenti (da ultimo Cass. civ., sez. lav., 13/10/2022, n. 29966)

Avv. Lorena Di Giambattista

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