Indennizzo per i Commercianti che Cessano l’Attività: Requisiti, Durata e Incompatibilità

27 Settembre 2023

L’indennizzo per i commercianti che decidono di chiudere definitivamente la loro attività rappresenta un importante sostegno economico garantito dallo Stato italiano. Questo beneficio è stato istituito con il decreto legislativo 207/1996 a partire dal 1° gennaio 1996 ed è stato consolidato nel tempo, diventando definitivamente stabile con la legge di bilancio 145/2018, come modificata dalla legge numero 128 del 2 novembre 2019, di conversione del decreto-legge numero 101 del 2019, a partire dal 1° gennaio 2017.

Destinatari

L’indennizzo per i commercianti che decidono di chiudere definitivamente

I destinatari di questo incentivo sono vari:

  1. Titolari o coadiutori di attività commerciali al minuto in sede fissa, comprese quelle abbinata ad attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.
  2. Titolari o coadiutori di attività commerciali su aree pubbliche.
  3. Esercenti attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.
  4. Agenti e rappresentanti di commercio.
Requisiti

L’indennizzo per i commercianti che decidono di chiudere definitivamente

Per poter accedere a questo beneficio, è necessario soddisfare i seguenti requisiti, secondo quanto stabilito dall’articolo 11-ter della legge 128/2019 di conversione del decreto sulle crisi aziendali 101/2019:

  1. Avere compiuto 62 anni di età se si è uomini, o 57 anni di età se si è donne.
  2. Essere iscritti, al momento della cessazione dell’attività, per almeno cinque anni come titolari o coadiutori nella gestione speciale commercianti Inps.
  3. Aver cessato definitivamente l’attività commerciale e riconsegnato all’autorità comunale l’autorizzazione per l’esercizio dell’attività commerciale al minuto o quella per l’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, o entrambe nel caso di attività abbinata.
  4. Il titolare dell’attività deve anche aver effettuato la cancellazione dal Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio o dal Repertorio Economico Amministrativo – REA (per gli agenti e rappresentanti di commercio in seguito alla soppressione del relativo Ruolo è stata inserita nella struttura del REA un’apposita sezione).

Da notare che alcuni esercenti restano esclusi da questo indennizzo, come quelli che operano nell’attività commerciale all’ingrosso (a meno che l’attività sia prestata congiuntamente a un’attività di vendita al dettaglio), quelli che operano al di fuori dei tradizionali negozi di vicinato, banchi o mercati, come il commercio elettronico o la vendita per corrispondenza, e gli esercenti attività di intermediazione diversa da quella prevista dalla legge n. 204/1985.

Inoltre, a causa delle proroghe legislative, alcuni esercenti che hanno chiuso definitivamente l’attività tra il 2009 e il 2016 non hanno potuto accedere all’indennizzo, nonostante soddisfassero i requisiti anagrafici, poiché hanno chiuso l’attività prima del 2017.

Durata dell’Indennizzo

L’erogazione dell’indennizzo inizia dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, a condizione che siano stati perfezionati tutti i requisiti richiesti, compresa la cancellazione definitiva dell’attività commerciale. L’indennizzo continua fino al mese in cui i beneficiari raggiungono l’età pensionabile di vecchiaia, attualmente stabilita a 67 anni sia per gli uomini che per le donne secondo i nuovi requisiti Fornero.

L’indennizzo è compatibile con la salvaguardia pensionistica. Chi mantiene le vecchie regole pensionistiche ha diritto all’indennizzo fino alla data di decorrenza della pensione di vecchiaia indicata nella certificazione della salvaguardia comunicata dall’Inps. Se il richiedente è beneficiario di una delle disposizioni di salvaguardia per l’accesso alla pensione di anzianità, l’indennizzo può essere concesso fino al compimento dell’età pensionabile di vecchiaia, anche se il beneficiario presenta domanda di pensione di anzianità e diventa titolare del relativo trattamento mentre sta godendo dell’indennizzo.

Misura dell’Indennizzo

L’indennizzo è pari al trattamento minimo di pensione previsto per gli iscritti alla gestione commercianti. Nel 2023, questo importo è di 524,35 euro al mese ed è soggetto alla normale tassazione fiscale (Irpef). Non sono previsti interessi legali, rivalutazione monetaria, trattenute sindacali o trattamenti di famiglia sulla liquidazione dell’indennizzo. Il periodo di godimento dell’indennizzo è utile ai fini dei requisiti di assicurazione e contribuzione per il diritto a pensione diretto e indiretto.

Incompatibilità

L’indennizzo è incompatibile con qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato, e la corresponsione del beneficio cessa dal primo giorno del mese successivo a quello in cui viene ripresa l’attività lavorativa, sia essa dipendente o autonoma. Il beneficiario deve comunicare all’Inps la ripresa dell’attività entro 30 giorni dal suo verificarsi. Tuttavia, l’indennizzo è compatibile con altri trattamenti pensionistici di cui il richiedente è titolare, sia diretti sia indiretti, come la pensione anticipata, l’assegno ordinario di invalidità o la pensione di inabilità.

Da notare che l’indennizzo è anche compatibile con l’assegno sociale, a meno che il beneficiario non superi il limite reddituale annuale stabilito dalla legge. In tal caso, la percezione dell’indennizzo può comportare la revoca dell’assegno sociale se il reddito supera il limite stabilito.

In sintesi, l’indennizzo per i commercianti che chiudono l’attività rappresenta un importante supporto economico, ma è soggetto a requisiti rigorosi e regole specifiche di compatibilità con altre prestazioni. È importante per i commercianti interessati a questa prestazione consultare l’Inps o un professionista esperto per comprenderne appieno le implicazioni e verificare la propria idoneità. Ti aspettiamo in USARCITERAMO.

di 888enricosantarelli888

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