Momento antecedente all’incasso che causa la fuoriuscita dal regime forfetario

17 Gennaio 2024

Momento antecedente all’incasso forfetario. Il regime forfetario è un regime fiscale agevolato per le imprese e i professionisti che prevede l’applicazione di un’imposta sostitutiva del 15% sui ricavi o compensi percepiti.

Una delle cause di fuoriuscita dal regime forfetario è il superamento della soglia di 100.000 euro di ricavi o compensi percepiti nell’anno solare.

In particolare, il contribuente forfetario che supera la soglia di 100.000 euro deve:

  • Assoggettare a IVA l’intera operazione che supera la soglia, senza possibilità di scindere il corrispettivo oggetto di fatturazione.
  • Operare le ritenute d’acconto sui compensi percepiti a partire dall’operazione che comporta il superamento della soglia.
  • Assumere il ruolo di sostituto d’imposta solo a decorrere dal primo pagamento effettuato successivamente al superamento della soglia.
Effetti sull’IVA

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che l’intera operazione che supera la soglia di 100.000 euro deve essere assoggettata a IVA, senza possibilità di scindere il corrispettivo oggetto di fatturazione.

In altre parole, se il contribuente forfetario ha conseguito nel corso dell’anno un volume di ricavi o compensi pari a 90.000 euro, ed effettua un’operazione dal valore di 20.000 euro, incassandone contestualmente il corrispettivo, deve emettere la fattura applicando l’IVA sull’intero valore dell’operazione (20.000 euro), e non solo sull’importo oltre soglia (10.000 euro).

Le operazioni fatturate anteriormente all’incasso oltre soglia rimangono soggette al regime forfetario e non devono essere indicate nella dichiarazione annuale IVA, anche nel caso in cui il relativo corrispettivo sia stato incassato successivamente alla fuoriuscita dal regime.

Effetti sulle ritenute d’acconto

Il superamento della soglia di 100.000 euro ha effetti anche sull’applicazione delle ritenute d’acconto.

In linea generale, i contribuenti forfetari non sono assoggettati a ritenuta d’acconto da parte del sostituto d’imposta, e non sono tenuti a operare tali ritenute (salvo il caso in cui si tratti di redditi di lavoro dipendente o assimilati).

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che le ritenute d’acconto devono essere applicate ai compensi percepiti dal professionista che comportano il superamento della soglia e a quelli successivi.

Diversamente, le ritenute non devono essere operate retroattivamente per i compensi incassati prima del superamento del limite.

Per quanto riguarda le operazioni passive, il professionista assume il ruolo di sostituto d’imposta solo a decorrere dal primo pagamento effettuato successivamente al superamento della soglia, anche nel caso in cui la fattura già ricevuta non indichi l’importo della ritenuta.

Conclusione

Il superamento della soglia di 100.000 euro comporta la fuoriuscita dal regime forfetario e l’applicazione di un regime fiscale ordinario.

I contribuenti forfetari che si trovano in questa situazione devono prestare particolare attenzione agli adempimenti fiscali relativi all’IVA e alle ritenute d’acconto.

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