Nullo il Patto di Non Concorrenza “A Opzione”

14 Dicembre 2025

Tribunale di Treviso: L’azienda non può riservarsi la facoltà di scelta sulla validità del vincolo. L’indennità spetta anche all’agente pensionato.

Nullo il Patto di Non Concorrenza “A Opzione” – TREVISO, 17 Gennaio 2024. La libertà economica dell’agente di commercio riceve un’importante tutela dal Tribunale di Treviso. Con la sentenza n° 33, depositata il 17 gennaio 2024, il Giudice ha dichiarato la nullità della clausola che concedeva alla Casa Mandante la facoltà discrezionale di scegliere, alla cessazione del rapporto, se attivare o meno l’obbligo di non concorrenza e corrispondere la relativa indennità.

Il patto di non concorrenza post-contrattuale (ex art. 1751-bis c.c.) è volto a impedire che l’agente si avvalga del know-how acquisito in azienda. Tuttavia, il vincolo non può restare in una condizione di incertezza fino all’ultimo, limitando le scelte future dell’agente.

Il Diritto alla Certezza e All’Indennità

La controversia è nata quando un agente, che aveva interrotto il contratto per accedere alla pensione INPS, si è visto negare l’indennità per il patto di non concorrenza. La preponente sosteneva che, dovendo l’agente cessare l’attività per pensionamento, l’obbligo di non concorrenza non avrebbe comportato alcun “onere” aggiuntivo per lui.

Il Tribunale ha rigettato entrambe le tesi della Mandante, sancendo due principi fondamentali:

  1. Indennità Dovuta Anche in Pensione: L’indennità è riconosciuta a favore dell’agente indipendentemente dal fatto che abbia conseguito la pensione. La motivazione è chiara: il patto garantisce alla preponente l’astensione da attività concorrenti, rappresentando un vantaggio significativo per l’azienda. Il diritto all’indennità è legato a tale vantaggio, non alla condizione lavorativa dell’agente.
  2. Nullità del Patto di Opzione: La sentenza ha annullato la clausola che permetteva all’azienda di “opzionare” il patto dopo la fine del contratto. Questo potere discrezionale, non vincolato da un termine definito durante il rapporto, è ritenuto illegittimo. La giurisprudenza consolida così l’orientamento secondo cui le clausole che attribuiscono alla mandante la facoltà indiscriminata di recedere dal patto sono nulle, poiché l’agente, vincolato fin dalla firma, deve avere la certezza sulla sua futura libertà professionale.

Cosa Cambia per Agenti e Aziende

La pronuncia di Treviso rafforza la necessità che il patto di non concorrenza sia un accordo certo e oneroso sin dall’inizio, e non una riserva di potere da esercitare ad libitum da parte dell’azienda.

Implicazioni Pratiche:

  • Pianificazione Certa: L’agente non è più costretto a orientare le proprie scelte in pendenza di un vincolo contrattuale incerto.
  • Tutela Economica: Viene garantita l’onerosità del patto, con l’obbligo di ricompensare l’agente per l’impegno assunto, come previsto dall’art. 1751-bis del codice civile.

La Mandante può riservarsi la facoltà di attivare il patto solo se concede all’agente un’opzione irrevocabile da esercitare con comunicazione scritta durante il rapporto, fissando un termine perentorio entro cui esercitare tale scelta.

a cura del nostro esperto Avv. Lorena Di Giambattista

Il patto di non concorrenza post-contrattuale (ex art. 1751-bis c.c.) è volto a impedire che l'agente si avvalga del know-how acquisito in azienda.