Proseguimento volontario dei contributi ENASARCO

2 Luglio 2023

Modalità di ammissione e tempi di elaborazione prosecuzione-volontaria

La prosecuzione volontaria dei contributi presso ENASARCO richiede modalità di presentazione di una specifica domanda e sua ammissione, che può essere accolta o respinta. La richiesta di ammissione deve essere effettuata utilizzando esclusivamente il modulo 4322/c, disponibile online nell’area riservata del sito www.enasarco.it, e può essere presentata solo dopo la cessazione dell’attività.

Tuttavia, gli uffici di ENASARCO non possono elaborare la domanda presentata dall’agente se non è ancora scaduto il periodo utile per il pagamento dei contributi relativi al trimestre in corso alla data di cessazione dell’attività. Il calcolo del contributo volontario si basa sugli ultimi tre anni di anzianità contributiva, quindi è necessario attendere il termine di pagamento dell’ultimo trimestre per includere anche questo contributo nel calcolo.

GLI EFFETTI

Di conseguenza, le domande di prosecuzione volontaria possono essere presentate in qualsiasi momento successivo alla cessazione dell’attività, nel rispetto del termine di decadenza di due anni decorrenti dal 1° gennaio successivo alla cessazione dell’attività. La Fondazione emetterà il provvedimento di accoglimento o di rigetto entro un massimo di 90 giorni, salvo eventuali sospensioni del procedimento non imputabili direttamente alla Fondazione, che possono estendere il termine di risposta di altri trenta giorni.

Il periodo di elaborazione inizia a decorrere dalla scadenza del termine previsto per il pagamento dei contributi relativi al trimestre di cessazione dell’attività (in questo caso, la domanda vale come “prenotazione” del processo di lavorazione), o dalla data di ricezione della domanda se il termine di pagamento è già trascorso.

Nel caso in cui l’autorizzazione venga concessa dopo la scadenza del termine finale del procedimento, i contributi volontari avranno efficacia a partire dal primo giorno successivo alla scadenza del termine, a condizione che siano versati tempestivamente in conformità con l’autorizzazione ottenuta.

Termini di pagamento:
  1. Contributi relativi all’anno in corso: devono essere versati entro 90 giorni dalla ricezione della comunicazione di accoglimento della domanda di contributo volontario, pena la decadenza dal diritto alla prosecuzione stessa. Tuttavia, il termine di decadenza può essere reiterato fino a quando non scade il termine previsto (due anni dal 1° gennaio successivo alla cessazione dell’attività). Si deve tener presente che, nel caso di presentazione di una seconda domanda nel corso dell’anno solare successivo, potrebbe essere calcolato un contributo d’importo maggiore a causa dell’incremento progressivo dell’aliquota contributiva dal 2013 al 2020.
  2. Contributi relativi ai periodi pregressi: devono essere versati entro i successivi 90 giorni (cioè 180 giorni dalla ricezione della comunicazione del provvedimento di ammissione). Il mancato rispetto di questo termine non comporta la decadenza.
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