Fallimento del preponente
7 Giugno 2023
applicazione dell’art.72 L.Fall. al rapporto d’agenzia pendente
Autore: Luca Tabellini
LA SUPREMA CORTE
Con la Sentenza n. 10046/2023 pubblicata il 14/04/2023, la Suprema Corte ha emesso un pronunciamento riguardante la vecchia legge fallimentare, ora sostituita dal decreto legislativo 12/01/2019, n. 14. La Corte ha chiarito che in caso di fallimento della preponente, il rapporto di agenzia è regolato dall’articolo 72 del regio decreto n. 267 del 1942, il quale prevede la sospensione del rapporto a partire dalla dichiarazione di fallimento.
LA SENTENZA
La sentenza deriva dall’opposizione presentata da un agente di commercio contro l’esclusione dallo stato passivo del fallimento della sua preponente, riguardante il suo credito per le indennità suppletiva di clientela e di mancato preavviso.
Inizialmente, il giudice di primo grado aveva respinto l’opposizione motivando che tali indennità non spettavano all’agente a causa dell’inapplicabilità della regola generale di sospensione del rapporto prevista dall’articolo 72 della legge fallimentare. Questa decisione era basata sulla considerazione della natura fiduciaria del rapporto di preposizione e sull’ipotesi di uno scioglimento automatico del contratto di agenzia in analogia a quanto previsto dall’articolo 78 della legge fallimentare per il mandato. L’agente ha quindi impugnato la decisione, dando origine al ricorso per cassazione che ha portato alla sentenza oggetto di commento.
La Suprema Corte
La Suprema Corte ha ribadito che non esiste una disciplina specifica per il contratto di agenzia nei rapporti pendenti secondo l’art. 72 L. Fall. In passato, la dottrina e la giurisprudenza avevano posizioni divergenti. Alcuni ritenevano applicabile al contratto di agenzia la regola generale dell’art. 72 L. Fall., considerandola un principio generale per tutti i contratti con prestazioni corrispettive. Altri, invece, equiparavano il contratto di agenzia a quello di mandato e applicavano l’art. 78 L. Fall., secondo cui il contratto di mandato si scioglieva per il fallimento di una delle parti.
Sul punto, però, la Corte ha osservato che non è possibile, sulla base di un’interpretazione giuridicamente fondata, assimilare tipologicamente il rapporto di agenzia e quello di mandato.
Le ragioni
Nel sostenere tanto, la Corte ha, in primo luogo, richiamato una sua precedente pronuncia in materia (Cass. civ. 12 febbraio 2016, n. 2828) La Corte ha stabilito che la distinzione tra mandato e agenzia dipende dalla stabilità e dalla natura dell’incarico. Nel contratto di agenzia, l’agente ha l’obbligo continuo di promuovere contratti in una specifica zona, mentre nel mandato l’attività è episodica e occasionale.
Per tale ragione, la Corte ha ritenuto corretta l’applicazione al caso di specie della regola generale dell’art. 72, primo comma, L. Fall., a norma del quale l’esecuzione del contratto rimane sospesa fino a quando il curatore, con l’autorizzazione del comitato dei creditori, dichiara di subentrare nel contratto in luogo del fallito, assumendo tutti i relativi obblighi, ovvero di sciogliersi dal medesimo, salvo che, nei contratti ad effetti reali, sia già avvenuto il trasferimento del diritto.
Venendo all’esame della questione circa l’ammissibilità dell’agente allo stato passivo del fallimento per i crediti a titolo di indennità suppletiva di clientela e di mancato preavviso, la Corte ha, in primo luogo, chiarito che la fase di sospensione del contratto, prevista dall’art. 72 lL.Fall., deve essere risolta da una decisione definitiva del curatore di scioglimento o il subingresso nel contratto. La Corte ha stabilito che il curatore può scegliere tra scioglimento e subingresso nel contratto in modo tacito o per fatti conclusi, senza necessità di formalità. (Cass. civ. 2 dicembre 2011 e n. 25876; Cass. civ. 25 luglio 2019, n. 20215).
Se lo scioglimento è causato dal creditore per fatto concludente, l’agente ha diritto ad essere ammesso allo stato passivo per i crediti di indennità sostitutiva di preavviso e suppletiva di clientela.
Pronunzia
Alla luce di tali considerazioni, la Cassazione ha pronunciato i seguente principii di diritto: “In caso di fallimento del preponente, al rapporto di agenzia pendente, si applica la regola generale di sospensione stabilita dall’art. 72, primo comma l. fall., in quanto non assimilabile tipologicamente a quello di mandato; e quand’anche ciò fosse ritenuto, comunque applicabile per l’assenza di “diverse disposizioni della presente Sezione”, per la previsione del testo dell’art. 78 l. fall., applicabile ratione temporis, di scioglimento del contratto di mandato per il fallimento del mandatario (idest: dell’agente) e non anche del mandante (idest: del preponente)”.
In caso di scioglimento del rapporto di agenzia per fatto concludente, l’agente ha diritto ad essere ammesso allo stato passivo del fallimento per i crediti maturati di indennità suppletiva di clientela e mancato preavviso. indennità sostitutiva del preavviso e suppletiva di clientela”.
Avv. Luca Tabellini