Recesso dell’agente: il preavviso può essere inferiore a quanto stabilito dal Codice civile?

28 Aprile 2024

Recesso: preavviso inferiore a quanto stabilito dal Codice civile? – Il contratto di agenzia è un contratto a tempo indeterminato, che può essere risolto da una o dall’altra parte con un preavviso. Il Codice civile prevede che il termine di preavviso non possa essere inferiore ad un mese per il primo anno di durata del contratto, a due mesi per il secondo anno iniziato, a tre mesi per il terzo anno iniziato e a quattro mesi per il quarto anno iniziato e successivi.

La possibilità di deroga al Codice civile:

Recesso: preavviso inferiore a quanto stabilito dal Codice civile? – L’articolo 1750 del Codice civile non manifesta esplicitamente la possibilità di deroga a quanto stabilito. Tuttavia, la giurisprudenza e la prassi consolidata hanno stabilito che anche il contratto di agenzia è soggetto alla clausola di maggior vantaggio, in base alla quale le parti possono concordare termini di preavviso più favorevoli per l’agente rispetto a quelli previsti dal Codice civile.

L’applicazione del principio del maggior vantaggio:

Il principio del maggior vantaggio trova applicazione anche in altri ambiti del diritto del lavoro, ad esempio nella quantificazione dell’indennità di fine rapporto. In questo caso, l’agente ha diritto all’indennità di fine rapporto prevista dall’articolo 1751 del Codice civile, salvo che il contratto collettivo applicato al rapporto preveda un’indennità di importo superiore.

La decisione dell’agente:

In caso di recesso comunicato dall’agente, l’agente può scegliere se applicare il termine di preavviso previsto dal Codice civile o quello previsto dal contratto collettivo applicato al rapporto. In caso di scelta del termine di preavviso previsto dal contratto collettivo, l’agente ha diritto all’indennità di fine rapporto prevista dal medesimo contratto.

Conclusione:

In conclusione, il periodo di preavviso in caso di recesso comunicato dall’agente può essere inferiore a quanto previsto dal Codice civile, purché sia previsto dal contratto collettivo applicato al rapporto. In questo caso, l’agente ha diritto all’indennità di fine rapporto prevista dal medesimo contratto.

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