La Corte di Giustizia dell’UE dichiara il diritto del subagente a quota dell’indennità di fine rapporto in base alla clientela apportata

2 Luglio 2023

Con la sentenza n. 593/22, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha stabilito il diritto del subagente a percepire la quota di indennità di fine rapporto dall’agente principale in base alla clientela apportata. La decisione, presa dopo una controversia legale tra la società tedesca Alfa, l’agente belga Beta e il subagente belga Gamma. Sentenza-Corte giustizia-Diritto subagente-Quota indennità

IL CASO

Inizialmente, c’erano trattative per far diventare Gamma un agente diretto di Alfa, ma alla fine ciò non è avvenuto. Alfa ha terminato il contratto con Beta, che a sua volta ha terminato il contratto con Gamma. Successivamente, Alfa ha affidato a Gamma il ruolo di agente diretto. A questo punto, Gamma ha richiesto un’indennità di fine rapporto per la clientela che aveva portato a Beta e per cui Beta aveva già ricevuto un’indennità da Alfa. La questione sollevata in tribunale e alla Corte di Cassazione belga ha chiesto alla Corte di Giustizia dell’Unione europea se l’indennità di fine rapporto per il subagente costituisse un “vantaggio sostanziale” per l’agente principale.

La Corte di Giustizia dell’Unione europea, nella sentenza n. 593 del 13 ottobre 2022, ha stabilito che l’indennità di fine rapporto può costituire un vantaggio sostanziale per l’agente principale, ma può essere considerata iniqua se il subagente continua a operare con gli stessi clienti e prodotti in un rapporto diretto con Alfa, sostituendo l’agente principale. Pertanto, il subagente ha diritto a un’indennità di fine rapporto in base alla clientela apportata, a meno che non instauri un rapporto diretto con il preponente principale. Questa decisione ha implicazioni significative nel settore delle agenzie, offrendo maggiore chiarezza sulle dinamiche contrattuali e sugli accordi di subagenzia.