Perdere le indennità di fine rapporto, un anno: sentenza del Tribunale di Napoli

25 Aprile 2024

Perdere le indennità di fine rapporto – Recente sentenza del Tribunale di Napoli (n. 10809/2023) ha sollevato un tema cruciale per gli agenti di commercio: la decadenza dal diritto alle indennità di fine rapporto. La sentenza stabilisce che, se entro un anno dalla cessazione del rapporto, l’agente non comunica per iscritto alla preponente la volontà di richiedere le indennità, perde il diritto di ottenerle.

Cosa dice la legge?

La norma di riferimento è l’articolo 1751, comma 5, del codice civile. Esso prevede che l’agente decade dai propri diritti se, nel termine di un anno dallo scioglimento del rapporto, omette di comunicare al preponente l’intenzione di farli valere.

Come fare la richiesta?

La richiesta non necessita di una forma particolare, ma è consigliabile inviarla tramite PEC o raccomandata A/R per avere una prova certa dell’avvenuto invio e ricevimento. La comunicazione deve contenere la semplice domanda di pagamento delle indennità, senza ulteriori precisazioni.

Vale anche per le indennità degli accordi economici collettivi?

La sentenza in questione stabilisce che il termine di decadenza di un anno si applica anche alle indennità previste dagli accordi economici collettivi (FIRR, indennità suppletiva di clientela, indennità meritocratica). Questo punto è controverso, perché alcuni orientamenti giurisprudenziali ritengono che per queste indennità valga il termine di prescrizione di dieci anni.

Cosa fare per tutelarsi?

Per tutelarsi è fondamentale conoscere la normativa e agire tempestivamente. Entro un anno dalla cessazione del rapporto, l’agente deve inviare una comunicazione scritta alla preponente, manifestando la volontà di richiedere le indennità di fine rapporto e quelle previste dagli accordi economici collettivi. Consulta USARCI – contact center +39 345 246 8623

Consigli:

  • Inviare la comunicazione con PEC o raccomandata A/R;
  • Conservare copia della comunicazione;
  • In caso di dubbi o di mancato pagamento, rivolgersi a un legale esperto USARCI.

Approfondire:

Note:

  • La sentenza in oggetto è solo un singolo caso e non rappresenta necessariamente l’orientamento definitivo della giurisprudenza.
  • Si consiglia sempre di consultare un legale per avere una valutazione personalizzata della propria situazione. USARCI mette a disposizione i propri professionisti a supporto delle TUE necessità – tel. +39 345 246 8623
Una recente sentenza del Tribunale di Napoli (n. 10809/2023) ha sollevato un tema cruciale per gli agenti di commercio: la decadenza dal diritto alle indennità di fine rapporto. La sentenza stabilisce che, se entro un anno dalla cessazione del rapporto, l'agente non comunica per iscritto alla preponente la volontà di richiedere le indennità, perde il diritto di ottenerle.