Vendite online della mandante: ecco come richiedere la tua provvigione
13 Luglio 2026
Analisi pratica del nuovo AEC Commercio 2025: i diritti degli agenti con esclusiva di zona e i rischi di scontro con le aziende.
Le provvigioni sulle vendite online della mandante rappresentano la novità più attesa e discussa del nuovo Accordo Economico Collettivo per il settore Commercio. Entrato in vigore il 1° luglio 2025 a seguito della firma dello scorso 4 giugno, questo accordo cancella i vecchi schemi fermi al 2009 e introduce tutele specifiche per difendere il fatturato degli agenti dall’aggressione dei canali digitali diretti.
Per chi opera sul territorio, la sovrapposizione tra la propria attività e il sito e-commerce dell’azienda è stata a lungo fonte di tensioni e perdite economiche. Ora la regola cambia, ponendo basi chiare per il riconoscimento del lavoro svolto.
Cosa prevede l’articolo 5 del nuovo accordo
Il fulcro della riforma si concentra sulla trasparenza e sul diritto al compenso per i contratti stipulati via web. Il testo introduce tre modifiche operative immediate:
- La ridefinizione del concetto di promozione, che ora include esplicitamente le vendite gestite attraverso il commercio elettronico aziendale.
- L’obbligo per la ditta preponente di inserire all’interno degli estratti conto provvigionali tutte le transazioni online effettuate con soggetti residenti nella zona dell’agente.
- Il riconoscimento del diritto a percepire le provvigioni sulle vendite online per tutti i beni e servizi legati al mandato, anche se destinati a privati consumatori.
Chi ha davvero diritto alle provvigioni sulle vendite online?
Il diritto a ricevere le provvigioni sulle vendite online non spetta indistintamente a tutta la rete vendita. La condizione essenziale stabilita dall’AEC 2025 è la presenza della clausola di esclusiva all’interno del proprio contratto di agenzia.
Inoltre, applicando i principi generali del nostro ordinamento, l’esclusiva territoriale fa riferimento a una determinata categoria di clienti. Ne consegue che la norma troverà un’applicazione lineare e immediata soprattutto nei rapporti di agenzia focalizzati sul mercato B2C. Quando il consumatore finale bypassa l’agente e compra direttamente dal portale web aziendale, il diritto alla provvigione scatta automaticamente, purché l’acquirente si trovi nell’area geografica assegnata al professionista.
Come prepararsi ai futuri orientamenti dei giudici
Nonostante il passo avanti normativo, la formulazione del testo lascia spazio a dubbi operativi che alimenteranno inevitabilmente interpretazioni contrastanti. Nei prossimi anni assisteremo a una fisiologica ondata di contenziosi legali. Le aziende cercheranno probabilmente di aggirare l’ostacolo modificando la struttura dei contratti o limitando l’accesso ai dati di tracciamento delle vendite web. Per gli agenti di commercio sarà vitale verificare la conformità dei futuri estratti conto e pretendere la massima chiarezza dalle mandanti per non perdere quanto legittimamente guadagnato sul campo.
(Per approfondire le normative nazionali sul contratto di agenzia, è utile fare riferimento al testo del Codice Civile Italiano regolamentato dagli articoli 1742 e successivi).